Art. 4.
(Estensione della cassa integrazione guadagni ordinaria a tutte le imprese dell'indotto automobilistico).

      1. I commi 9 e 10 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti:

      «9. Fino al 31 dicembre 2006, alle imprese, con un numero di dipendenti anche inferiore a quindici, che svolgono, nel settore industriale, attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, nonché alle imprese che operino nel settore del commercio e dei servizi, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.
      10. Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva, nell'attività commerciale o nei servizi. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi».

 

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      2. Il comma 12 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

      «12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 116,5 milioni di euro per l'anno 2007, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il cui ammontare è rideterminato con un incremento di 6 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2006 e a 9 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».